Coronavirus, le risposte del Governo ai dubbi su trasporti, cantieri e attività commerciali

unnamedLe domande sono tante e, giorno dopo giorno, aumentano non solo in quantità ma anche nei dettagli richiesti per poter condurre l’operatività quotidiana con una certa serenità (per quanto permesso dal momento d’emergenza) e, soprattutto, correttezza normativa. Qui abbiamo raccolto tante risposte legate ai più diversi settori partendo dalle FAQ del Governo.

TRASPORTI
Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci (loro consegna e prelievo)  è un’esigenza lavorativa.

I corrieri merci possono circolare?
Sì.

Per gli autotrasportatori sono previste limitazioni all’attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Possono essere decise dai Presidenti delle regioni per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche non di linea. Sono assicurati i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le officine meccaniche possono continuare a lavorare?
Sì: le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) sono considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:

a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

E i rivenditori di sigarette?
Rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione possono restare aperte, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita di tali prodotti.

Come si devono comportare i venditori di prodotti e alimenti per animali domestici?
Possono restare aperti.

Le erboristerie?
No, perché sono assimilabili a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?
Sì, sono sospese. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

I bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti?
Sì, ma soltanto per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande.

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite, quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, come trova applicazione il DPCM?
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare la/e attività commerciale/i consentita/e.

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?
No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le concessionarie di automobili rimangono aperte?
No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
Le strutture sanitarie private, compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.

Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica deve chiudere?
No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite è tassativo?
Sì. I servizi alla persona consentiti sono: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

CANTIERI
I cantieri rimangono aperti?
Sì, e non esiste alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali. In modo particolare, si dovrà prestare attenzione alle procedure anti-contagio per le attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Nel caso non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Il Piano di sicurezza deve essere integrato e bisogna redigere la relativa stima dei costi.

Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.

I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.

Nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.