Decreto Legge “Cura Italia”: il fisco al centro. Con proroghe, crediti d’imposta e sospensioni…

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Il confronto all’interno del Governo è terminato, ed è ormai pronto il testo del Decreto Legge “Cura Italia” con il quale mettere in campo una serie di azioni per contrastare la crisi – di imprese e cittadini – causata dal virus Covid-19. Qui alcune anticipazioni per quanto riguarda il pacchetto di azioni in tema fiscale.

VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI: PROROGA AL 20 MARZO E AL 31 MAGGIO 2020

  • Per tutti i contribuenti i versamenti tributari e contributivi che scadono il 16 marzo vanno effettuati ENTRO IL 20 MARZO 2020
  • Per i contribuenti con un volume d’affari del 2019 sino a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed INAIL, che scadono tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vanno effettuati ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 (1° giugno 2020 perché il 31 cade di domenica), con una possibile rateazione in 5 rate mensili. Non si fa cenno riguardo al rimborso già versato.
  • Per i soggetti della zona rossa individuati con il DM 1° marzo 2020, sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. I sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono, essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. SOSPENSIONE RITENUTE ALLA FONTE PER CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per i soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI. PROROGA AL 30 GIUGNO 2020
Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono entro il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi vanno eseguiti ENTRO IL 30 GIUGNO 2020.

VERSAMENTI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ: PROROGA AL 31 MAGGIO 2020
Viene estesa la disposizione di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020 che prevede la sospensione del versamento delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate sino al 30 aprile 2020. In pratica, i soggetti indicati nell’articolo 8 procederanno ad operare le ritenute ai propri dipendenti, ma non dovranno provvedere al versamento delle stesse che verrà effettuato in unica soluzione ENTRO IL 31 MAGGIO 2020.

L’articolo 8 si applicava solo alle imprese del settore del turismo e dell’accoglienza, alle strutture ricettive, nonché alle agenzie di viaggio e ai dei tour operator. Con il nuovo DL la disciplina viene estesa anche a:

  1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che SCADONO IL 16 MARZO 2020, VANNO EFFETTUATI IL 20 MARZO 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Il premio erogato, viene recuperato dai sostituti di imposta attraverso la compensazione in F24.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E’ riconosciuto per il periodo 2020, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni del Governo devono essere adottate dalle imprese entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La misura è da utilizzare, esclusivamente, in compensazione con il modello F24.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d’impresa. Ai fini IRAP, sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, e i termini per fornire risposta alle istanze di appello SONO SOSPESI DALL’8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020. Si sospende anche il termine previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, CHE SCADONO NEL PERIODO DALL’8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono PROROGATI AL 29 MAGGIO 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

POTENZIAMENTO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro.

SOSPESI MUTUI REGIONI ED ENTI LOCALI
Le Regioni a Statuto ordinario, e gli enti locali, sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dovuti dai datori di lavoro domestico.