Il Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) 11 marzo 2020 cosa dice a proposito dell’attività di calzolaio. In base all’interpretazione del provvedimento, è da considerarsi sospesa la vendita, riparazione e manutenzione diretta al pubblico oltre che il ritiro e la consegna al pubblico mentre è possibile per il titolare lavorare in laboratorio e tenere aperta l’attività di duplicazione chiavi per chi ne è provvisto.
In quest’ultimo caso, è comunque indispensabile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospesa la vendita al dettaglio ma non la duplicazione chiavi e la produzione, riparazione e manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti privati o collettivi (ad esempio un ente pubblico o, ancora, una squadra di calcio).
Per chi dovesse tenere aperta al pubblico la duplicazione chiavi, è consigliato apporre il cartello “non si effettua alcun tipo di vendita al dettaglio”.