L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, attuativo delle disposizioni introdotte dal D. L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.
A far data dal 2 marzo 2020:
- l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali, nel proprio cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati della dichiarazione d’intento inviata telematicamente dal cessionario;
- è disponibile un nuovo modello di dichiarazione di intento, sostitutivo del precedente (che, comunque, potrà essere utilizzato fino al 27 aprile prossimo). Nel frontespizio del nuovo modello è stato eliminato il riquadro riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento.
Si riepiloga di seguito la procedura di gestione delle dichiarazioni di intento, aggiornata per effetto delle recenti modifiche:
- il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione d’intento;
- per quanto non più obbligatorio, è opportuno che lo stesso esportatore abituale continui a comunicare al proprio fornitore (meglio con PEC) l’intenzione di voler acquistare senza applicazione dell’Iva, inviando la dichiarazione d’intento emessa e la relativa ricevuta telematica;
- il fornitore deve effettuare la verifica della dichiarazione d’intento sul suo cassetto fiscale e, se constata la regolarità, da quel giorno (non prima) può consegnare/spedire la merce emettendo DDT; successivamente, emette fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8 c. 1 lett. c), citando gli estremi del protocollo telematico della dichiarazione di intento del cliente.
Alla luce delle recenti novità, è possibile omettere la compilazione del registro delle dichiarazioni di intento emesse/ricevute.