Con la presente vi informiamo che è stata pubblicata la Legge n. 119, del 23 luglio 2012 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (Rif. G.U. n. 176 del 30/07/2012) che modifica e integra il D.P.R. 207/2010“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Il regolamento, infatti, ha introdotto una importante modifica inerente la classificazione delle categorie di Opere Generali e Specializzate (OG e OS), che implicano una generale riorganizzazione delle categorie stesse e la necessità per le imprese di doversi qualificare nuovamente in funzione delle categorie variate. In particolare per completare il processo è necessario possedere i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) aggiornati in funzione delle nuove categorie, che per legge devono essere richiesti alle Stazioni Appaltanti.
Tale previsione normativa era apparsa da subito critica, poiché esisteva per gli operatori economici il rischio di non poter dimostrare, non per propria responsabilità, i propri requisiti a causa della oggettiva difficoltà di reperire i CEL, con conseguente aumento del contenzioso.
ANAEPA-Confartigianato ha quindi fortemente richiesto alle Istituzioni competenti di trovare soluzioni tecniche semplificate per superare la necessità della riemissione dei certificati e ridurre l’onere economico connesso al rinnovo dell’attestazione SOA arrivando a definire insieme una proposta di provvedimento che è stato poi ripreso in alcune parti nella presente Legge.
Il testo che è entrato in vigore il 31 luglio 2012, contiene importanti indicazioni che semplificano il passaggio tra nuova e vecchia disciplina sulla qualificazione SOA e limita ad un minor numero di casi, la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori nelle categorie “variate”.
Per quanto riguarda l’OG11 “Impianti Tecnologici” nonostante la presente legge semplifica il regime transitorio non è stato risolta la questione dei requisiti sensibilmente maggiori rispetto a qualsiasi altra categoria di lavori, che appaiono iniqui e lesivi del corretto svolgimento del confronto competitivo. Su tale aspetto, rimane fermo l’impegno nel chiedere una modifica normativa.
Nei link sottostanti potete scaricare gli allegati riguardanti le principali novità della Legge in oggetto.