Il Decreto fiscale 2020 ha previsto, tra le varie misure, la solidarietà fiscale del committente in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto), nonché nuove modalità di pagamento dei modelli F24 con crediti d’imposta derivanti da dichiarazioni.
Entrambe le novità hanno conseguenze anche sul Bonus 80 euro e sui crediti da assistenza fiscale effettuati in busta paga. Ma, se analizziamo la natura di questi crediti alla luce delle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, occorre qualche chiarimento.
Bonus 80 euro
Il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir “Altre detrazioni” stabilisce che, nel caso in cui l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente o assimilato e determini un’imposta netta maggiore di zero, viene riconosciuto al lavoratore un importo (definito “credito”) di 960 euro rapportato su base mensile o sui giorni di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo (1655) che il sostituto d’imposta è tenuto ad esporre nel modello F24 ogni qual volta riconosca la questa detrazione d’imposta, previa compensazione interna degli importi a credito e a debito. Il bonus è definito “credito” dalla disposizione tributaria, ma il termine è riferito al lavoratore e non al sostituto d’imposta, che non può essere considerato come un “credito” di natura fiscale spettante in capo al datore di lavoro/sostituto d’imposta.
Crediti da assistenza fiscale
Dal 1 gennaio 2015 vige l’obbligo di compensazione orizzontale mediante il modello F24 dei crediti da assistenza fiscale in busta paga. Anche in questo caso, gli utenti devono oggi ricorrere alle particolari modalità di presentazione del modello F24 evidenziate dall’Agenzia delle Entrate, ma non legate alla particolare natura dei valori da esporre. Non si tratta infatti di un credito fiscale maturato dal sostituto d’imposta, ma delle conseguenze dell’applicazione delle modalità di esposizione di operazioni effettuate nell’interesse esclusivo del lavoratore e dell’Erario.
Quindi, pur trattandosi di iniziative di contrasto alla fruizione di crediti fiscali inesistenti ed al mancato versamento delle trattenute fiscali sui lavoratori, le nuove misure produrranno i loro effetti a livello operativo anche nei confronti di mere esecuzioni di istruzioni operative e non già da crediti di natura fiscale emergenti, ad esempio, dalla dichiarazione modello 770. Il quadro logico-giuridico che ne deriva rischia così di perdere la sua coerenza complessiva e di mettere sotto controllo “crediti” fiscali che tali non sono, ma che costituiscono semplicemente il frutto delle operative imposte dalla stessa Agenzia delle Entrate.