17 febbraio 2020: termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata.
2 marzo 2020: scadenza per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2019 ai fini dell’autoliquidazione dei premi assicurativi.
A segnalarlo l’Inail nell’istruzione operativa del 13 gennaio, che riepiloga scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro e principali riduzioni contributive.
- Il premio di autoliquidazione può essere pagato in unica soluzione, entro il prossimo 17 febbraio, o in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% del premio annuale, attraverso i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
scadenze rate:
– 17 febbraio 2020
– 18 maggio 2020
– 20 agosto 2020
– 16 novembre 2020
- In caso di rateazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente pari per l’anno 2019 a 0,93%.
- Entro il 17 febbraio i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività) devono inviare all’Inail la relativa comunicazione, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere, che costituiranno la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020.
- Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori di attività comportanti esposizione all’amianto.
- Infine, l’Inali dettaglia le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020 nel settore della pesca, per il Registro Internazionale, per gli incentivi di sostegno a maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, alle imprese artigiane, ai datori di lavoro operanti a Campione d’Italia, alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, per assunzioni incentivate ex legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11.