Nuovi obblighi per garantire il corretto versamento delle ritenute fiscali. Sono in vigore dal primo gennaio dell’anno in corso le disposizioni – contenute nel Decreto Fiscale e convertite nella legge 157/2019 – che impongono adempimenti specifici a carico di committente e appaltatore (subappaltatore o affidatario). L’obiettivo, messo nero su bianco dal legislatore, è quello di contrastare la cattiva prassi dell’irregolare gestione del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori.
Le norme impattano su appalti di valore superiore ai 200mila euro all’anno, svolti o effettuati con prevalente uso di manodopera, nelle sedi del committente, con l’impiego di beni strumentali di proprietà del committente stesso (o ad esso riconducibili).
In questi casi, il committente ha l’obbligo di chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento (modello F24) riferite al versamento delle ritenute Irpef e delle ritenute a titolo di addizionale comunale e regionale, effettuate dall’impresa appaltatrice e dalle subappaltatrici sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati.
Il committente è inoltre tenuto a controllare e riscontrare il congruo versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore, del subappaltatore o dell’affidatario.
Per permettere al committente il riscontro dell’ammontare degli importi versati, l’appaltatrice – entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali – deve trasmettere al committente le deleghe e un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente contenente il codice fiscale dei lavoratori, il dettaglio delle ore lavoro, l’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
E’ possibile chiedere l’esclusione dall’applicazione della nuova normativa se l’impresa appaltatrice è in possesso di tutti i seguenti requisiti: è attiva da almeno tre anni, è in regola con gli obblighi di dichiarazione, ha effettuato nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse. E, in ultimo, non ha iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti.
Un giro di vite che il legislatore ha finalizzato a contrastare l’abuso di somministrazione illecita di manodopera e che, in caso di inadempienza da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria, prevede l’obbligo in capo al committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. E’ inoltre prevista la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.