La Finanziaria 2020 o Legge di Bilancio (legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in GU del 30 dicembre 2019) ha previsto una serie di misure fiscali e novità (disposizioni e agevolazioni, proroghe, rimodulazioni e abrogazioni) che elenchiamo brevemente in seguito. La legge è in vigore dal 1° gennaio 2020.
- DEDUCIBILITÀ IMU
- RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
- SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO PER ECOBONUS E SISMABONUS
- PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA
- PROROGA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
- CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
- CREDITO RICERCA E SVILUPPO/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITÀ INNOVATIVE
- BONUS FACCIATE
- REINTRODOTTO L’ACE
- FRINGE BENEFIT PER AUTO AZIENDALI USO PROMISCUO
- BUONI PASTO
- ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
- MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO
- PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
- UNIFICAZIONE IMU/TASI
E’ confermato per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese e lavoratori autonomi.
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Ridotta dal 15% al 10% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, pattuito tra le parti. Non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO PER ECOBONUS E SISMABONUS
A partire dal 1.01.2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello di cui al D.Mise 26.06.2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000 e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende, ai sensi dell’all. 1 al D.M. 26.06.2015, l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
- Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- È abrogata la facoltà generale di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
- È abrogata la possibilità di optare per la cessione del credito in relazione agli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir.
PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA
Sono prorogate al 31.12.2020:
- la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acqui-sto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
- la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera delle schermature so-lari di cui all’allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
PROROGA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.
- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
– fino al 31.12.2020;
ovvero
– fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta:
- spetta alle imprese residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spetta alle imprese:
– in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e extraurbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori |
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motori esclusi) |
7,5% |
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) |
12,2% | ||
Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali | Conduttore | 8% |
Gruppo XVII | Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8% |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione |
10% | |||
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dei giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento |
12% | |||
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali | Conduttore | 8% |
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.
Misura del credito spettante
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Investimenti | Credito di imposta |
Fino a 2,5 milioni | 40% |
da 2,5 milioni a 10 milioni | 20% |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Modalità di utilizzo del credito di imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.
Adempimenti richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
CREDITO RICERCA E SVILUPPO/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITÀ INNOVATIVE
In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
BONUS FACCIATE
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
REINTRODOTTO L’ACE
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018:
- sono abrogate le disposizioni che hanno introdotto la tassazione agevolata degli utili reinvestiti;
- si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 D.L. 201/2011 e all’art. 1, cc. da 549 a 552 L. 232/2016 che disciplinavano l’aiuto alla crescita economica (Ace), prima della sua sostituzione con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%.
FRINGE BENEFIT PER AUTO AZIENDALI USO PROMISCUO
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto degli ammontari Eventualmente trattenuti al dipendente.
- La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km.
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.
- Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.
BUONI PASTO
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal dato-re di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 (anziché euro 5,29), aumentato a euro 8 (anziché euro 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (importo confermato).
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
– nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO
Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).
- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell’accertamento è ridotto di un anno.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
- È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
La disciplina di cui all’art. 2, c. 2 D.L. 282/2002, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa è applicabile ai beni posseduti al 1.01.2020.
- La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata mediante l’applicazione di Un’unica aliquota pari all’11%.
UNIFICAZIONE IMU/TASI
A decorrere dall’anno 2020, l’Imposto unica comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’IMU è disciplinata da nuove disposizioni.