Il Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici al consumatore finale (ex licenza UTIF), dopo che questo obbligo era stato abolito nel 2017 dalla “Legge sulla Concorrenza” in un’ottica di semplificazione.
L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019. La denuncia, da indirizzare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, ha validità permanente.
Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima del 29 agosto 2017 non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
Per quanto riguarda, invece, le aziende che hanno iniziato l’attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche al consumatore finale nel periodo in cui ha operato l’esonero, dal 29 agosto 2017 fino al 29 giugno 2019, sono tenute a presentare la denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane entro il 31 dicembre di quest’anno, data entro cui dovranno provvedere anche coloro i quali non hanno completato la procedura di rilascio della licenza.
Sono immediatamente tenuti alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza tutte le attività che sono state avviate a partire dal 30 giugno di quest’anno.
Continua a non essere soggetta all’obbligo di denuncia l’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata.
Per informazioni: Enrico Bindolini – enrico.bindolini@artser.it