Approvata la nuova tabella con gli importi di indennizzo del danno biologico in capitale (ex DM 01/04/2008 e L. 30/12/2018, n. 145). Gli importi, valevoli per il triennio 2019-2021, si applicano per gli eventi di infortunio occorsi dal 1° gennaio 2019.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è ora unica, sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
Nei casi di unificazione dei postumi ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato.
L’aggiornamento tiene conto anche degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017) e dell’adeguamento della speranza di vita desunte dalle nuove tavole di mortalità.
Tabella indennizzo danno biologico 2019-2021: decorrenza e importi
La nuova Tabella di indennizzo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Esempio per un soggetto di:
- 54 anni d’età
- grado di menomazione permanente: 10%
- = importo: 11.215,39 euro
Nella fascia di età 51-55, l’indennità una tantum, varia rispetto alla percentuale di menomazione:
- 6%: 5.407,97 euro
- 7%: 6.695,88 euro
- 8%: 8.092,38 euro
- 9%: 9.598,91 euro
- 10%: 11.215,39 euro
- 11%: 13.549,26 euro
- 12%: 16.100,91 euro
- 13%: 18.875,49 euro
- 14%: 21.867,25 euro
- 15%: 25.082,47 euro
Danno biologico a seguito di revisione: indennizzo 2019
Le richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale indipendentemente dalla data dell’evento lesivo (sia precedentemente indennizzato in capitale, oppure con un primo indennizzo del danno biologico in capitale), si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova Tabella.
Anche nel caso in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella.
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