Parere legale su art. 11 DM 37/08 (Dich. conformità)

A seguito di alcune richieste pervenute dalle imprese associate, la nostra sede regionale ha chiesto parere legale alla nostra confederazione in merito all'interpretazione e conseguente attuazione dell'art. 11 del DM 37/08 che riguarda il deposito della Dichiarazione di Conformità presso gli Sportelli per l’Edilizia comunali (SUE).

Qui di seguito il responso.

Parere dell’Avv. Claudio Venghi:

In ordine alla corretta interpretazione dell'art. 11 del DM 37/2008 si precisa quanto segue:

L'impresa installatrice ha l'obbligo di depositare entro 30 gg. allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune la dichiarazione di conformità ed il progetto o certificato di collaudo solo ed esclusivamente per gli edifici per i quali sia già stato rilasciato il certificato di agibilità o con un titolo espresso da parte del Comune o con la decorrenza dei termini di silenzio-assenso sull'autocertificazione.

Negli altri casi, cioè in mancanza di certificato di agibilità, non c'è questo obbligo e quindi l'impresa ben può esimersi dall'invio al SUE.

In altri termini, negli altri casi, ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni rilasciate precedentemente all'ottenimento del medesimo certificato di agibilità,
l'impresa consegna il certificato al committente-proprietario e lo stesso procederà all'allegazione all'istanza in Comune, ovvero agli altri usi consentiti dalla legge.

info: ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it