La data della fattura elettronica differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.
È questa l’importante precisazione che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata il 24 settembre scorso, a chiarimento della precedente circolare n. 14/E/2019 che lasciava irrisolti alcuni dubbi. Con questa risposta è stata accolta la richiesta della Confartigianato che risolve le complicazioni relative alla gestione della data da indicare sulle fatture differite.
In tale circolare, infatti, l’Agenzia aveva sostenuto che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT del mese di riferimento, con la conseguenza che non pareva possibile (se non con contestuale invio della fattura allo SDI) inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Ora a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019 accompagnate dai relativi DDT (datati 10, 20 e 28 settembre), nel campo “data” può essere indicato:
- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SDI (data emissione);
- la data di almeno una delle operazioni (10, 20 o 28 settembre) e, come chiarito nella circolare n. 14/E/2019, preferibilmente la data dell’ultima operazione (28 settembre). E’ consentito, comunque, indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019) rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il 15 ottobre 2019.