Campi elettromagnetici: proroga al 31 ottobre 2013

Come noto, l’art. 306 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. fissava l’entrata in vigore delle disposizioni relative agli obblighi specifici per la valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici “alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE”, cioè il 30 aprile prossimo quando scade il termine per i datori di lavoro di procedere alla specifica valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici.

Si ricorda che il rischio è particolarmente significativo in presenza di specifiche sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche ma anche in alcune particolari attività  quali ad esempio:

  • Lavorazione del legno: incollaggio, piegatura, pressatura, utilizzo di macchine CNC;
  • Lavorazioni meccaniche con macchinari quali presse, cesoie, piegatrici;
  • Lavorazioni materie plastiche: saldatura, stampaggio;
  • Forni per riscaldo (ad esclusione di quelli ad alimentazione diversa da quella elettrica);
  • Lavorazioni industria tessile: essicazione fibre, lavorazione fibre;
  • In generale utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di corrente elettrica.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L110 del 24/04/2012 è stata pubblicata la direttiva 2012/11/UE del parlamento europeo e del consiglio che modifica la precedente Direttiva 2004/40/CE e proroga tale data di entrata in vigore al 31 ottobre 2013.

Pertanto, fermo restando che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi avrebbe già dovuto riguardare TUTTI i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, compreso quello di esposizione a campi elettromagnetici,la nuova scadenza per l’entrata in vigore degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi è posticipata dal 30 aprile 2012 al31 ottobre 2013.

Il Ministero del Lavoro conferma che tale differimento è immediatamente efficace nell’ordinamento giuridico italiano, giacché l’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 richiama – senza esplicitarlo – il termine di decorrenza della valutazione dei rischi in oggetto fissato dalla pregressa Direttiva 2004/40/CE, ora portato, appunto, al 31 ottobre 2013.