Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture .
Con l’accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018, sarà infatti possibile continuare a visualizzare e scaricare i relativi file xml. Tale opzione può essere esercitata direttamente dal contribuente oppure, per i titolari di partita IVA, anche per il tramite del proprio professionista di fiducia appositamente delegato.
La data ultima è il 31.10.2019, data oltre la quale, se non verrà effettuata l’adesione, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”.
La decisione è di non poco conto perché una volta esercitata, i file fattura saranno a disposizione anche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Di contro l’Agenzia ha fatto sapere che la mancata adesione costituirà uno dei presupposti per entrare in liste selettive.
Fatta questa precisazione, cosa comporta questa scelta? Di fatto, l’opzione consente di rendere disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SdI).
Esercitare l’opzione dopo il 1.11.2019, significa invece perdere i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno invece consultabili.
E’ possibile anche esercitare il recesso dall’opzione: ciò comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI. Se entrambi le controparti IVA effettueranno il recesso, allora i file xmlfattura saranno definitivamente cancellati, conservando i DATIFATTURA ovvero tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972 a esclusione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati nei file xml, oltre al codice di hash e della ricevuta SDI.
Chi non esercitasse l’opzione, avrà la possibilità di recuperare le fatture emesse e ricevute entro i successivi 60 giorni dalla data di avvenuto recapito; per le fatture passive “messe a disposizione” il termine decorre dalla data di download delle stesse.