Decreto Crescita: le novità fiscali nella conversione in legge

crescitaIl Decreto Crescita (n. 34/2019 convertito in legge n. 58 del 2019, in vigore dal 1 maggio) contiene importanti misure in materia fiscale. 

Tra le principali novità:

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164, c. 1 Tuir), dal 1.04.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 93 e 97 L. 28.12.2015, n. 208. Pertanto:
– l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;  fabbricati e costruzioni; specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
– l’agevolazione è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA. 

Revisione mini-Ires

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti (art. 73, c. 1 Tuir), fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (Ires pari al 20% dal 2023).

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i soggetti solari) e per i 3 successivi (2020-2022) la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali (aliquote pari a 22,50%, 21,50%, 21% e 20,50%).

Ai fini dell’aliquota Ires ridotta:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per ciascun periodo d’imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

Per le società e per gli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir).

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini Irpef, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’art. 6 Dpr 601/1973 (Ires pari al 12% per gli enti con personalità giuridica).

Con decreto del Ministro dell’Economia sono adottate le relative disposizioni di attuazione.

All’art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 sono abrogati i commi da 28 a 34, che prevedono la possibilità di assoggettare all’aliquota Ires, ridotta di 9 punti percentuali, la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Le disposizioni attuative saranno definite con decreto ministeriale.

Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale prevista per gli intermediari finanziari dall’art. 1, c. 65 L. 208/2015, n. 208, si applica in misura  corrispondentemente aumentata. 

Maggiorazione deducibilità Imu immobili strumentali dalle imposte sui redditi

L’Imu relativa agli immobili strumentali sarà deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022; la deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nella misura del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020, e nella misura del 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021. 

Immobili concessi in comodato d’uso e a canone concordato

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione concessa per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale disposizioni, il soggetto passivo non è più tenuto ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito richiesto per fruire dell’agevolazione Irpef mediante specifica dichiarazione nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione. 

Redditi fondiari percepiti

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Pertanto, per tali redditi l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui essi sono percepiti.

Le disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.

Per i contratti stipulati prima del 1.01.2020 resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. 

Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal D.M. Finanze 24.12.1993 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione della disposizione. 

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. La comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09. La comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 Dpr 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi ini è aumentata del 100% (anziché 20%), rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

È eliminata la possibilità di prevedere ulteriori esclusioni dalla trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione al luogo di svolgimento dell’attività. 

Dichiarazioni di intento Iva dal 2020

L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

È abrogata la disposizione che richiedeva che la dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, dovesse essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto, e conservata, nonché gli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.

È abrogato l’obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

È punito con la sanzione prevista al sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, in regime di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c), Dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità operative per l’attuazione di tali disposizioni, che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.06.2019 (cioè dal periodo d imposta 2020). 

Controlli formali e termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

Ai fini del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, gli uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall’amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci.

Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 Dpr 600/1973, presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., tra il 1.05 ed il 30.11 ovvero in via telematica entro il 30.11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

Proroga dei versamenti degli importi risultanti dal modello Redditi 2019 soggetti Isa 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell’Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09. 2019, sono prorogati al 30.09. 2019.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati. 

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, e non più solo dei registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972 è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui
predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. 

Termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi

Il termine entro il quale presentare la dichiarazione Imu e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta.

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