Il Decreto Crescita (n. 34/2019 convertito in legge n. 58 del 2019, in vigore dal 1 maggio) contiene importanti misure in materia di lavoro e previdenza. Tra le principali novità:
- Incentivi all’assunzione di giovani diplomati
- Contratto di espansione per le imprese con più di 1000 dipendenti
- Estensione applicazione bonus Sud
- Tariffe Inail strutturali
- Pensione di inabilità per malattie professionali da amianto
- Casse previdenziali dei liberi professionisti
- Disciplina agevolativa in favore dei lavoratori impatriati
- Flat tax pensionati
Incentivi all’assunzione di giovani diplomati
Per potenziare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il Decreto riconosce un incentivo che consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione in favore di aziende che
- dispongono erogazioni liberali, di importo pari ad almeno 10.000 euro, agli istituti scolastici per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario;
- assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto.
Gli interventi formativi ammessi all’incentivo sono laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze, laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie, ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata, attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica. L’incentivo sarà riconosciuto a partire dal 2021 e non è cumulabile con altre agevolazioni.
Contratto di espansione per le imprese con più di 1000 dipendenti
Il contratto deve prevedere il numero dei lavoratori da assumere, le professionalità necessarie in base ai piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, la programmazione temporale delle assunzioni, la tipologia contrattuale, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.
Il progetto, parte integrante del contratto, deve contenere i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero dei lavoratori interessati, le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, ed è distinto per categorie Si prevede anche la possibilità per le aziende di incentivare l’uscita dei lavoratori più anziani con uno “scivolo” di 5 anni.
Estensione applicazione bonus Sud
Il decreto provvede a rifinanziare per i primi quattro mesi del 2019 (dal 1° gennaio e il 30 aprile 2019) il bonus Occupazione Sud. L’incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato per sedi di lavoro ubicate nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), a prescindere dalla residenza del lavoratore. I lavoratori assunti stabilmente devono avere età compresa tra i 16 anni e 34 anni, età pari o superiore a 35 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Lo sgravio può essere concesso nella misura del 100% della contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, entro il tetto massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto.
Tariffe Inail strutturali
La Legge di Bilancio 2019 ha disposto in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione delle tariffe Inail da applicare per il calcolo dei premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, prevedendo anche la revisione da effettuarsi al termine del triennio rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione. Il Decreto Crescita prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a rendere strutturale, a partire dal 2023, la revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all’Inail disposta dalla Legge di Bilancio 2019. Ancora da chiarire il nodo della applicabilità delle tariffe ridotte all’anno 2022, escluso sia dall’applicazione sperimentale che dalla nuova applicazione strutturale introdotta dal decreto Crescita.
Pensione di inabilità per malattie professionali da amianto
Si amplia la platea dei beneficiari della pensione di inabilità che era stata riconosciuta dalla Legge di Bilancio 2017 ai lavoratori affetti da malattie correlate all’amianto, a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa La disposizione si applica anche i soggetti che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020. Accanto ai sei tipi di malattie di origine professionale (mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), il campo di applicazione si estende dunque anche ad altre patologie derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta, fermo restando il requisito di possedere almeno 5 anni di contribuzione nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Casse previdenziali dei liberi professionisti
Alle singole Casse dei liberi professionisti viene attribuita facoltà esclusiva di decidere se consentire o meno ai propri iscritti di avvalersi delle norme sul saldo e stralcio dei carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti ed affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In caso di decisione positiva, le regole da applicare saranno le medesime già previste dalla legge di Bilancio 2019.
Disciplina agevolativa in favore dei lavoratori impatriati
Il Decreto Crescita interviene sulla disciplina agevolativa prevista in favore dei lavoratori impatriati. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Lo sgravio fiscale aumenta fino al 90% se il soggetto che rientra in Italia stabilisce la propria residenza in una delle regioni del sud italia. L’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le disposizioni agevolative si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.
Flat tax pensionati
In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi in capo ai soggetti titolari di redditi da pensione che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, viene esclusa la necessità che redditi da questi percepiti siano di fonte estera. L’opzione è valida per 9 anni (e non più per 5 anni) ed è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono dove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, inoltre, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.