Con il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019 l’Inps ha riepilogato le modalità di intervento del Fondo di garanzia per il Tfr nei diversi casi di trasferimento d’azienda:
– trasferimento d’azienda da parte di cedente in bonis,
– trasferimento d’azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale,
– affitto d’azienda.
Trasferimento d’azienda da parte di cedente “in bonis”
In questi casi, il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
Questo principio trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento.
Questo tipo di accordo, infatti, seppure fosse valido, non può produrre alcun effetto per l’Inps che non ne è stato parte.
Inoltre, l’inopponibilità all’Inps di tale accordo, deriva dalla natura previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia del Tfr.
Trasferimento d’azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale
Quando il trasferimento è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, è possibile derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’articolo 2112 cod. civ., ex art. 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis) e comma 5, L. n. 428/1990.
In particolare, il comma 5 prevede che in caso di trasferimento attuato da aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, alla fattispecie dei lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 cod. civ., salvo che dall’accordo di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 risultino condizioni di miglior favore.
Il comma 4-bis), lett. b) e b-bis), prevede, invece, che quando il trasferimento sia attuato da aziende poste in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione dell’esercizio di impresa, e da aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, le disposizioni dell’articolo 2112 cod. civ. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo stesso.
Affitto d’azienda
L’affitto costituisce una delle modalità con le quali si può realizzare il trasferimento d’azienda.
Anche in caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per Tfr, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2, L. n. 297/1982, deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporta l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.
In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.
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