Chi sta percependo la Naspi e matura i requisiti di Quota 100 non perde automaticamente il sostegno al reddito. E’ una delle indicazioni della circolare Inps 88/2019 del 12 giugno 2019.
In base all’articolo 11 del D.lgs 22/2015, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” comporta la decadenza dalla fruizione della Naspi e di conseguenza è sorto il dubbio se Quota 100 sia da considerarsi un pensionamento anticipato.
L’Inps ha stabilito che chi ha i requisiti della Quota ma non fa domanda di pensione può continuare a percepire la Naspi oppure può fare domanda per ottenerla.
Se invece il lavoratore sceglie per la pensione, la Naspi decade alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di Quota 100 e viene rifiutata la domanda di Naspi con relativa decorrenza contemporanea o successiva alla decorrenza della pensione. Discorso analogo viene fatto dall’Inps per l’indennità di mobilità e Quota 100 e per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà e da quello del trasporto aereo nello specifico.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti sui rapporti fra NASpI e mobilità ordinaria e in deroga, prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per Quota 100, la pensione anticipata di cui all’art.15 del D.L. n. 4/2019, opzione donna, precoci. Infine, l’Istituto fornisce precisazioni sull’assegno straordinario di invalidità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 che ha dichiarato illegittima la norma del D.L. n. 148/1993 che non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
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