Se la mamma è in allattamento e il suo orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, non ha diritto alla pausa pranzo e ai buoni pasto. È quanto afferma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 2 del 2019 di risposta all’Ispra.
Il quesito riguarda il diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte di una lavoratrice con orario giornaliero di 5 ore e 12 minuti che usufruisce dei riposi giornalieri previsti dall’art.39 del D.lgs. n. 151 del 2001, fruibili durante il primo anno di vita del figlio per una o due ore a seconda che l’orario giornaliero sia inferiore o superiore alle 6 ore.
L’Ispra chiede di sapere se, in questi casi, si deve procedere alla decurtazione dei 30 minuti previsti per la pausa pranzo e se, per altro verso, la lavoratrice ha facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, per non vedere decurtare le ore considerate come lavoro effettivo.
Secondo il Ministero, l’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”. Si esclude dunque che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003. Pertanto, non si deve procedere alla decurtazione dei 30 minuti dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.