Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
In particolare è disposto che dal 1 gennaio 2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
In attuazione di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23 aprile 019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
Le scadenze di versamento
Fatture emesse nel | Termine versamento imposta di bollo |
Primo trimestre 2019 | 23 aprile 2019* |
Secondo trimestre 2019 | 22 luglio 2019* |
Terzo trimestre 2019 | 21 ottobre 2019* |
Quarto trimestre 2019 | 20 febbraio 2020 |
*il giorno 20 cade di sabato/domenica
I codici tributo da utilizzare
Codice tributo | Descrizione |
2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, dm 17/6/2014 |
2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, dm 17/6/2014 |
2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, dm 17/6/2014 |
2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, dm 17/6/2014 |
2525 | art. 6. dm 16/6/2014 – Sanzioni |
2526 | art. 6. dm 16/6/2014 – Interessi |
E’ naturalmente possibile correggere gli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate se errati.
Si ricorda invece che per le fatture elettroniche emesse fino al 2018 l’imposta deve essere versata entro 120 giorni dalla chiusura del periodo di imposta.