Con uno specifico Provvedimento del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della sanatoria delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018 che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul pagamento dei tributi.
La regolarizzazione richiede:
– la rimozione delle irregolarità / omissioni;
– il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazione.
Sono oggetto di regolarizzazione le violazioni:
- per cui è competente l’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
- commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario, da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazioni dati;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, IRPEF / IRES e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, nonché sul relativo pagamento dei tributi.
Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario
- rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 2 marzo 2020.
La rimozione non va effettuata quando non sia possibile / necessaria con riferimento “ai profili della violazione formale” (ad esempio in caso di violazioni relative all’errata applicazione del reverse charge); - versare, in unica soluzione (31.05.19) / 2 rate(31.05.2019- 2.03.2020), € 200 per ciascun periodo d’imposta, indicato nel mod. F24, cui si riferiscono le violazioni formali.