Estromissione agevolata dell’immobile dell’impresa individuale

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La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, con decorrenza dall’1 gennaio 2019, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% (la prima rata va versata entro il 30 novembre 2019).
A seguito di tale scelta si determina il passaggio del bene dalla sfera d’“impresa” alla sfera “privata”. Ai fini IVA non è prevista alcuna disposizione “di favore”.
L’estromissione configura una destinazione dell’immobile a finalità estranee all’impresa. In presenza di un’operazione esente IVA va quantificata l’incidenza della rettifica della detrazione dell’IVA a credito.
Qualora l’estromissione abbia ad oggetto un immobile locato, relativamente ai canoni dei primi mesi del 2019 assoggettati ad IVA è necessario procedere all’emissione di note di credito nonché al versamento “integrativo” dell’imposta di registro.

La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale dell’immobile strumentale, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%:

  • relativamente agli immobili posseduti al 31 ottobre 2018;
  • con effetto dall’1 gennaio 2019.

L’estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che al 31 ottobre 2018 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 1 gennaio 2019 (data di effetto dell’estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione.
L’estromissione è consentita a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario / semplificato). L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e per destinazione.

Il termine ultimo” per effettuare l’estromissione è fissato al 31 maggio 2019 ed ha effetto dal 1 gennaio 2019. Sulla base di quanto precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, l’opzione è desumibile dal comportamento concludente.
Nel caso di specie, dovendo manifestare la volontà di escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa lo stesso, può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dell’estromissione:

  • sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria;
  • sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

Ai fini dell’estromissione, oltre al comportamento concludente, è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF / IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.

Ai fini IVA l’estromissione rappresenta una destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Bisognerà quindi capire il trattamento e l’eventuale IVA da versare.