Se l’azienda cambia proprietà non serve ripetere l’accordo o l’autorizzazione. Il subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti simili “non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’art. 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti”.
Queste le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare 1881/2019 del 25 febbraio, in merito a modifiche degli assetti societari per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o ramo d’azienda che determinino il cambio di titolarità dell’impresa che, in precedenza, aveva già installato gli impianti in questione.
È stato chiesto se, in tali circostanze, sia necessario rinnovare l’autorizzazione o l’accordo, ovvero sia sufficiente che della modifica della proprietà ne sia data informazione all’Ispettorato del lavoro competente. In sintesi, non devono essere intervenuti mutamenti delle esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, né le modalità di funzionamento dell’impianto.
Il titolare subentrante deve dare comunicazione della variazione all’Ispettorato che ha rilasciato l’autorizzazione degli impianti e attesti che, con il cambio dei titolarità, non sono mutati né i presupposti che hanno legittimato il rilascio dell’atto, né le modalità di uso.