Il contratto internazionale è quel contratto con cui viene posta in essere una qualche relazione giuridica e/o economica fra due soggetti appartenenti a sistemi giuridici differenti, avendo essi la propria sede d’affari in stati diversi, e così determinando l’interazione con il diritto interno di più di uno Stato.
Per queste caratteristiche, rispetto ad un contratto domestico, nel contratto internazionale manca un sistema organico di norme sulle quali confidare e che possano integrare quanto le parti hanno pattuito. Per tali ragioni è indispensabile che le parti elaborino un testo contrattuale il più possibile completo.
Le funzioni che il contratto internazionale deve avere sono in via sommaria le seguenti:
- indicare degli scopi economici che le parti si prefiggono (ad esempio vendere un bene, ottenere un servizio, impostare una collaborazione),
- definire gli impegni reciproci ed i diritti,
- indicare il percorso da seguire per raggiungere lo scopo e per prevenire gli ostacoli,
- prevedere un valido meccanismo di terminazione sia per motivi fisiologici (ad esempio scadenza del contratto o completamento della fornitura e/o del servizio) che patologici (ad esempio mancati pagamenti),
- prevedere e condividere rimedi in caso di inadempimenti sopravvenuti.
Per individuare gli elementi chiave di un contratto internazionale abbiamo fatto qualche domanda all’Avv. Pietro Longhini.
1) Avvocato, quando è il momento di muoversi per verificare un contratto con l’estero?
Nella prassi quotidiana le aziende ricevono da partner/clienti/fornitori esteri documenti contrattuali per i quali viene richiesta conferma con l’apposizione delle relative sottoscrizioni. A volte si tratta di documenti del tutto “innocui” ma in molti casi essi necessitano un’analisi approfondita perché celano insidie e possono essere fonti di future problematiche nel corso della collaborazione con il soggetto straniero. Nella migliore delle ipotesi si tratta di contratti sbilanciati a favore della controparte estera.
Per tali ragioni essi necessitano di essere rivisti da chi ha dimestichezza con la contrattualistica internazionale sotto il profilo tecnico/giuridico. Superata questa fase di verifica, ed eliminate, per quanto possibile, le criticità (o comunque, se ineliminabili, quantomeno presa coscienza degli aspetti più delicati), il contratto può essere sottoscritto.
2) Quando un contratto all’estero può dirsi concluso?
A seconda della legge applicabile il contratto internazionale può ritenersi concluso o quando l’accettazione viene portata a conoscenza del proponente oppure, come avviene nel Paese di common law (USA e UK), semplicemente quando l’accettante ha spedito la propria accettazione alla controparte, oppure ancora quando le parti hanno adottato un comportamento concludente (ad esempio dando esecuzione al contratto). E’ raro nei contratti internazionale che il testo venga contestualmente firmato dalle parti in loro presenza.
3) La conferma d’ordine è una tutela sufficiente per poi essere pagato?
La conferma d’ordine è sicuramente un documento importante nel processo di contrattazione ma spesso e volentieri è del tutto insufficiente per creare certezza nel momento in cui vi fossero contestazioni o inadempimenti; buona prassi è quella di quantomeno allegare sempre le proprie condizioni generali facendo in modo che siano esse a prevalere rispetto alle analoghe condizioni proposte dalla controparte.
4) In quali modi puoi sciogliere un contratto con un cliente straniero, che si rivela inadempiente?
In caso di inadempimento del cliente straniero il contratto può essere risolto ma la risoluzione innesca uno scenario di strade alternative da percorrere a seconda di quanto le parti, al momento della stipulazione del contratto, avevano previsto. In caso di mancata previsione si crea incertezza fonte, nella migliore della ipotesi, di ritardi e costi. La mancanza di un set di norme convenzionali spesso crea delle situazioni di stallo o, peggio ancora, delle opposizioni dilatorie sul punto dell’individuazione del foro competente (ovvero dell’organo giudiziario competente a decidere) e della legge applicabile.
5) È possibile recuperare degli insoluti quando si tratta con dei clienti esteri?
Sicuramente, in caso di insoluti con clienti esteri, vi è la possibilità di recupero ma tutto dipende da come le parti si erano accordate nella fase di negoziazione. Le strade sono diverse anche a seconda che la controparte sia o meno europea. Anche qui, in caso di mancato preventivo accordo, il rischio è quello di rimanere “incagliati” con il proprio credito (sostenendo le relative spese) per effetto di opposizioni dilatorie volte solo a contestare la giurisdizione applicabile.
Per tutti questi motivi è vivamente consigliabile, indipendentemente dai valori in gioco e dall’importanza economica del contratto, previamente verificare la situazione giuridica e, accanto alle negoziazioni commerciali (prezzo, consegne, tempistiche, etc.) negoziare e contrattualizzare in forma scritta anche gli aspetti giuridici più importanti (ripartizione delle responsabilità, esatto inquadramento del rapporto contrattuale, foro competente, legge applicabile, etc.).
Per informazioni
Dott. Matteo Campari
Area Business – Ufficio Estero
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