Bollo virtuale su fattura elettronica

bollo virtualeBollo virtuale relativa alle fatture elettroniche: il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 ha disciplinato le modalità per l’assolvimento dell’imposta.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Termini di pagamento

Assolvimento – L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con versamento tramite modalità esclusivamente telematiche.

Fatture elettroniche – L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. 
Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI).
Il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire, in via alternativa:
–  mediante il servizio presente nella citata un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
–  con addebito su conto corrente bancario o postale;
–  utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le nuove modalità si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019

Altri documenti – Il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (mediante mod. F24, codice tributo 2501).

Compilazione fatture elettroniche

Annotazione – Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Apposito campo da compilare – Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche del tracciato XML da utilizzarsi per l’emissione delle fatture elettroniche, è stato introdotto a tal fine un apposito campo, da selezionarsi a cura del soggetto emittente la fattura, destinato ad indicare che trattasi di fattura che sconta imposta di bollo.

Decorrenza

Considerato che le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo si applicano unicamente alle fatture elettroniche emesse e trasmesse al SDI dal 1.01.2019 sembra ragionevole ritenere che:
– per le fatture elettroniche, trasmesse o meno al SDI nel 2018, l’imposta di bollo debba essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, entro il mese di aprile 2019 – così come stabilito dal D.M. 17.06.2014 ante modifica apportata dal D.M. 28.12.2018);
– per le fatture elettroniche o meno non trasmesse al SDI dal 1 gennaio 2019, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, ad esempio, per quelle che non sono state trasmesse al SDI nel 2019, in quanto non sussiste l’obbligo di trasmissione), l’imposta di bollo andrà versata entro il mese di aprile 2020.

È il caso, ad esempio, delle operazioni che sono trasmesse mediante il nuovo “esterometro” (riferito alle operazioni transfrontaliere con soggetti esteri per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica). Invece, nei casi in cui le operazioni transfrontaliere (ad esempio prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva UE ovvero extra-UE) siano comunque trasmesse allo SDI, indicando come codice destinatario 7 volte “X”, le stesse saranno oggetto di versamento dell’imposta di bollo secondo la nuova procedura.