Legge di Bilancio: le disposizioni fiscali in vigore dal 1° gennaio 2019

leggebilancioRiproponiamo nel dettaglio alcune disposizioni fiscali, contenute nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62) in vigore dal 1 gennaio 2019 (salvo diversa disposizione).

 

Clausola di salvaguardia Iva     
Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; l’aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l’aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.

 

Estensione del regime forfetario     
  • I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata).
  • In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività.
  • Non rilevano, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.
  • Il regime non può essere adottato dai soggetti che:
    –  contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    § partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
    § ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo;
    – esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
  • Sono, inoltre, state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal’1.01.2019.
  • È stata eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime.
  • In caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi dovrebbe essere possibile fruire del regime forfetario “start up” per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015-2019.

 

Deducibilità Imu immobili strumentali     
È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali.

 

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro, dal 2020 (Flat-tax)     
  • Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (determinato con i criteri ordinari) un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%.
  • Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi:
    a)     non rilevano gli ulteriori componenti positivi (adeguamento) indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA:
    b)     nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
  • Non possono applicare l’imposta sostitutiva:
    a)     le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
    b)     i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
    c)     i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
    d)     gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
    e)     le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
  • I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
  • I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
  • I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva sono esonerati dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Riporto delle perdite per soggetti Irpef      
  • La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires (compensazione e riporto nel limite dell’80%), prevedendo il riporto illimitato delle perdite.
  • Per le imprese in contabilità semplificata, diversamente dalle imprese in contabilità ordinaria, sono state, previste apposite disposizioni transitorie.
  • La parte di perdite maturate nel 2017 in capo a soggetti in contabilità semplificata, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):
    –    sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
    –    sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
  • Inoltre, le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito. Le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

 

Tassazione agevolata utili reinvestiti     
  • A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).
  • A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 è prevista la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:
    –    gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
    –    il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  • Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
  • Per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dal 1.01.2019 ex art. 102 Tuir, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018.
  • Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato, per la maggior parte del periodo, a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, c. 1, lett. b), n. 9) e 14), c.c. rispetto a quello del 2018.
  • L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  • Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
  • I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
  • Per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
    a)   la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
    b)   la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
    c)   la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.
  • Per le società e per gli enti soggetti Ires che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale.
  • In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
  • Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini dell’Irpef, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’art. 2217, c. 2 C.C. siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
  • Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

 

Fatturazione elettronica non consentita per operatori sanitari     
  • Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse al Sistema TS possono essere utilizzate solo dalle pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

 

Cedolare secca sugli immobili commerciali     
  • Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).
  • Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

 

Iper ammortamento     
  • È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento.
  • Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore.
  • La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
  • La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.
  • È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.
  • Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
    –    possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
    –    è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Restano applicabili le disposizioni:
    –    dell’art. 1, c. 93, Finanziaria 2016; pertanto, l’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:
    § beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
    § fabbricati e costruzioni;
    § specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
    –   dell’art. 1, cc. 35 e 36 della legge di Bilancio 2018, in base ai quali, per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:
    § sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
    § attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
  • La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenenti le maggiorazioni.

 

Estromissione immobili strumentali dell’impresa individuale     
  • La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31.10.2018, effettuate dal 1.01 al 31.05.2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30.11.2019 e il 16.06.2020.
  • Per i soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2019.

 

Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde     
  • Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.
  • È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
    –    “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
    –    realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica     
  • Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi.
  • Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.
  • Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:
    1) al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
    2) al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
    3) al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.
  • Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a euro 20.000.
  • Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata la procedura di liquidazione (art. 14-ter L. 3/2012).
  • I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10% e le somme maturate a favore dell’agente della riscossione. A tal fine, alla dichiarazione di definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.
  • Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
  • Il versamento delle somme può essere effettuato, alternativamente:
    –    in unica soluzione entro il 30.11.2019;
    –    in rate pari a: il 35% con scadenza il 30.11.2019, il 20% con scadenza il 31.03.2020, il 15% con scadenza il 31.07.2020, il 15% con scadenza il 31.03.2021 e il restante 15% con scadenza il 31.07.2021.
  • In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell’art. 19 Dpr 602/1973.
  • Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli rientranti nella definizione e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.
  • In caso di difetto dei requisiti, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione di definizione agevolata presentata, ove definibili ai sensi dell’art. 3 D.L. 119/2018, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso art. 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30.11.2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1.12.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
  • I debiti relativi ai carichi rientranti nella nuova definizione agevolata possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.L. 193/2016 dalla L. 225/2016, e dell’art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della nuova definizione.
  • L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi.
  • All’esito del controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  • Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti della definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
Limite all’utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe    
  • È aumentato da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante previsto dall’art. 3, c. 1 D.L. 16/2012, per l’acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti nell’UE o extraUE.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa    
  • Tutte le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali) possono rivalutare i beni materiali e immateriali (esclusi i beni merce) e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
  • È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.
  • Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva.
  • La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  • Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  • Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
  • Si applicano, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e del relativo decreto attuativo n. 162/2001, del D.M. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1 L. 311/2004.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate    
  • Sono rivalutabili, entro il 30.06.2019, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019.
  • L’imposta sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (anziché la precedente aliquota unica del 8%).
  • È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere:
    –    alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
    –    al versamento dell’imposta sostitutiva.

 

Abrogazione Iri    
  • A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 è abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), che, in sostanza, non risulta mai entrato in vigore.
Abrogazione Ace    
  • L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata dal 2019.
  • Si applica, in ogni caso, l’art. 3, c. 2 D.M. 3.08.2017 relativamente all’eccedenza ACE 2018, la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini Irap.